PE02651
 Minori stranieri non accompagnati

 Negli ultimi periodi, la guerra diffusa sta portando anche le fasce deboli delle popolazioni, bambini, donne e anziani, in fuga verso i paesi europei, e sempre più minori stranieri non accompagnati entrano nel nostro Paese. 

Vi sono precisi obblighi giuridici nei confronti di questi minori, che derivano sia dal nostro diritto sia dalla ratifica di Convenzioni Internazionali, quali:

1- obbligo di prestare soccorso a chi sia in mare in pericolo di vita,

2- "obbligo di non espellere o respingere in nessun modo un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche",

3- obbligo di non espellere "stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi". Da questo deriva il diritto ad un permesso di soggiorno per il minore di età ai sensi dell'art.28 del D.P.R.394/1999,

4- per i minori richiedenti asilo è previsto il trattenimento solo in "circostanze eccezionali", il rilascio il più rapidamente possibile, l'accoglienza in strutture adeguate all'età (con personale qualificato e in luoghi separati dagli adulti), il diritto all'inserimento scolastico entro tre mesi dalla domanda di protezione internazionale,

5- il diritto ad una famiglia, come ricongiungimento con quella di origine o come affidamento familiare. Il minore affidato potrà poi ottenere alla maggiore età un permesso di soggiorno ai sensi dell'art.32  D.L.vo 286/1998.