1- rientro del bambino o ragazzo presso la sua famiglia
qualora siano superate le difficoltà della stessa
2- prolungamento dell'accoglienza, eventuale affido a tempo indeterminato (sine die) o passaggio ad altra accoglienza
se permangono le condizioni di difficoltà della famiglia di origine
3- passaggio alla vita autonoma
al raggiungimento della maggiore età
4- adozione in casi particolari ai sensi dell'art.44 lett.d) L.184/1983
disposta dal Tribunale per i Minorenni a favore degli affidatari, col consenso dei genitori o tutore del minore, in presenza di un valido rapporto instaurato tra minore ed affidatari
5- adozione legittimante ai sensi dell'art.6 L.184/1983
disposta dal Tribunale per i Minorenni a favore di una coppia in possesso dei requisiti per l'adozione, qualora il minore venga dichiarato adottabile perchè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi.
La nuova Legge 175/2015 ha previsto che, nel caso in cui il minore in affido venga dichiarato adottabile e, sussistendo i requisiti di cui all'art.6 in capo agli affidatari, questi abbiano chiesto di adottarlo, viene tenuto conto "dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra minore e famiglia affidataria".
N.B. Trattasi di una esemplificazione e semplificazione degli istituti giuridici