* accoglienza temporanea nella propria casa di un bambino o di un ragazzo
* mantenimento dei rapporti del bambino o ragazzo con la famiglia di origine
* aiuto al bambino o ragazzo a crescere in un ambiente familiare adeguato
* aiuto indiretto alla famiglia di origine ad affrontare i suoi problemi con l'intervento dei servizi sociali e sanitari
* l'affido può essere intrafamiliare (a parenti entro quarto grado) o eterofamiliare. Di norma quando si parla di affido si intende quello ad una famiglia diversa da quella di origine
* la fonte normativa è l'art.2 comma 1 Legge 4 maggio 1983 n.184, modificata dalla L.149/2001:
" Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ... è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno"